1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, mette in pericolo o arreca un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni tutelati ai sensi dell'articolo 49, comma 1.
2. Le notizie, documenti, atti, attività e cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e per il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti dall'estero.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad un atto, documento o cosa non sottoposti